Nel procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di assegno di divorzio, la pronuncia sulla decorrenza dell’assegno ben può essere adottata dalla Corte di merito, stante l’effetto devolutivo dell’appello.
La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
Corte di Appello di Catanzaro, sezione I, 20 aprile 2022, n. 425
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