Il giudice di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richieda l’assegno divorzile o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive deve tenere conto utilizzando i criteri di cui all’art. 5 comma 6 l. 898/70, sia dell’impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio Comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito o del patrimonio dell’altro ex coniuge non giustifica di per sè la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 maggio 2022 n. 14160
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