Confermata la condanna per stalking per chi strumentalizza il suo bisogno di fare il padre, per perseguitare la sua ex.
Le condotte vessatorie poste in essere, contestate e provate sono state infatti dirette esclusivamente nei confronti della ex convivente, madre del bambino. Questi comportamenti non hanno nessun collegamento con la condizione di genitore dell’imputato. I pedinamenti, le minacce e le offese rivolte alla persona offesa non avevano infatti la finalità d’incontrare o avere informazioni sul bambino.
Dal racconto della persona offesa, è emerso che l’imputato si sia reso responsabile di vere e propri incursioni in casa, danni alla vettura della vittima e ai suoi genitori, innumerevoli chiamate telefoniche a tutte le ore del giorno, minacce di morte, atti vandalici come la rottura delle serrature delle porte dell’immobile, l’imbrattamento delle mura esterne dell’abitazione e pedinamenti.
Cassazione penale n. 10904/2020