Il rapporto di convivenza, ove non si traduca in una vera e propria famiglia di fatto, basata su un progetto e modello di vita comuni e caratterizzata da stabilità e continuità, non fa venir meno il diritto all’assegno di divorzio.
L’onere della prova dell’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario, di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati, come fatto estintivo del diritto all’assegno, grava sul coniuge onerato.
Una mera relazione di convivenza che si protragga per pochi mesi, senza alcun riscontro probatorio di natura economica da parte del nuovo convivente in favore del coniuge beneficiario dell’assegno, non fa venir meno il mantenimento a carico dell’ex coniuge.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.25074/2018