Nell’accordo di separazione consensuale, i coniugi possono tutelare preventivamente, in presenza di una crisi coniugale in atto, gli interessi del nascituro concepito, evitando che nel periodo immediatamente successivo al parto si verifichi una «vacatio» della regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, del diritto di visita del genitore non collocatario e del contributo al mantenimento del nascituro una volta nato
Così il Tribunale di Mantova, 4 aprile 2017
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