No rimborso delle spese sostenute per esigenze famigliari durante il matrimonio

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In tema di regime patrimoniale fra coniugi, l’obbligo di reciproca assistenza non costituisce una pretesa soggettiva qualificabile come una posizione creditoria, quindi non sono rimborsabili le spese fatte da un coniuge in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., intesa come espressione di partecipazione alle esigenze di tutto il nucleo familiare, come, nel caso di specie, le spese sostenute per l’acquisto di una casa familiare e di una casa vacanze intestata al figlio.

Lo afferma il Tribunale di Napoli sent. 1 febbraio 2017

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