Per il riconoscimento dell’assegno in sede di separazione ex art. 156 c.c., i redditi adeguati al mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, devono essere individuati in rapporto con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 dicembre 2021, n. 42146
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.