Secondo matrimonio non è di per sè motivo di riduzione dell’assegno divorzile

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In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, quali ad esempio un nuovo matrimonio, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri
Cass. Civ., Sez. I, ord., 4 maggio 2022, n. 14162
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512037/il-nuovo-matrimonio-non-giustifica-leliminazione-o-la-riduzi.html

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