Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non è necessario né il requisito oggettivo della “convivenza” – salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza – né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente
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