Chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi resta contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni ai sensi dell’art. 615 ter cod. pen.
La pena è aumentata:
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Quindi se qualcuno accede alla casella di posta elettronica altrui senza autorizzazione, al fine di controllare i dati personali o verificare cartelle private, commette violazione della privacy, anche se non inserisce la password per accedere alla e-mail.
Ai sensi dell’art. 616 cod. pen., e’ poi punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da 30 a 516 euro, chiunque:
- apprende il contenuto di una corrispondenza chiusa (che non è diretta a lui);
- o sottrae (o fa sparire), una corrispondenza chiusa o aperta (non diretta a lui), al fine di conoscerne il contenuto o di farlo conoscere ad altri
Apprendere il contenuto della corrispondenza non significa necessariamente averla letta: basta essere entrati nella posta elettronica di un altro soggetto ed avere appreso che costui aveva ricevuto una e-mail da qualcuno.
nei casi su indicati è possibile quindi presentare denuncia querela entro tre mesi da quando si ha notizia del reato.