Le critiche all’ex moglie su Facebook non integrano di per sè diffamazione, ai fini della quale da un lato non è sufficiente utilizzare toni forti e sprezzanti, ma dall’altro non è neanche necessario usare parolacce e insulti. Tutto ciò che è richiesto per la diffamazione è che vi sia un attacco personale gratuito, che possa ledere l’integrità morale o professionale della vittima.
Se le espressioni adoperate non superano il limite della pacatezza (la cosiddetta «continenza»), mantenendosi nell’ambito di una critica che esprime il proprio risentimento , si tratta di una polemica, che non trascende nell’attacco personale gratuito e che appare pertinente rispetto alla lite in atto circa l’entità dell’importo dell’assegno di mantenimento.
Cass. penale sent. n. 32585/2022