La sanzione pecuniaria è irrogabile al genitore collocatario del figlio minore che ostacola gli incontri con l’altro disposti dal tribunale anche con l’ausilio dei servizi sociali. Non solo, è legittima anche la condanna, ex art. 614 bis c.p.c., a versare un importo ulteriore per ogni altra violazione o inosservanza successiva nella esecuzione del provvedimento giudiziale relativo all’esercizio del diritto di visita. La misura infatti è cumulabile con la sanzione inflitta ex art. 709 ter c.p.c., mentre il diritto di visita è regolato in un provvedimento suscettibile di esecuzione così da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 614 bis c.p.c.
Cass. civile ordinanza n. 26352 del 7/9/2022
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