Se in linea di massima i prestiti tra coniugi o conviventi non vanno restituiti perchè costituiscono adempimento del dovere di assistenza e solidarietà, diverso è il caso in cui il denaro dato serve per soddisfare esigenze personali di tipo speculativo o lavorativo, come ad esempio il finanziamento per l’acquisto di un locale da adibire alla professione. In questi casi non sono prestiti erogati per i bisogni della famiglia e vanno quindi rimborsati all’altro
Lo chiarisce da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 11766/18 del 15.05.2018.
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