Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione «di maggiore interesse» per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Il dissenso va motivato, non basta una generica contestazione.
Cassazione civile, sez. I, 07/03/2018, n. 5490
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