L’Agente della Riscossione può ipotecare la casa assegnata all’ex moglie e di proprietà (o anche in comproprietà) dell’ex coniuge ma solo se:
il debito è superiore a 20mila euro
sono passati almeno 60 giorni dalla notifica della cartella
è stato prima notificato il preavviso di ipoteca e da questo sono decorsi 30 giorni.
nonostante l’ipoteca, la proprietà della casa resta identica.
Altro discorso è quello del pignoramento della casa assegnata alla moglie in caso di separazione/divorzio. E’ possibile che i creditori del marito iscrivano ipoteca e poi pignorino anche la casa assegnata alla moglie.
Se la casa viene messa all’asta, l’aggiudicatario non può mandare via il coniuge a cui la casa era stata assegnata dal Giudice ma solo se il provvedimento con cui era stata disposta l’assegnazione era stato trascritto nei pubblici registri immobiliari. In particolare:
- se il provvedimento è stato trascritto prima del pignoramento immobile, il coniuge ha diritto a restare nell’appartamento (nonostante la vendita all’asta dello stesso) fino a quando il figlio non sia divenuto autosufficiente o fino a quando non decida di andare a vivere altrove;
- se è stato trascritto prima il pignoramento, allora il coniuge dovrà lasciare la casa nonostante l’assegnazione