L’espressione «giustificati motivi» utilizzata dall’articolo 9 della legge 898/1970, deve continuare a essere interpretata secondo quello che è il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi su questo specifico articolo, non potendo, invece, il mutamento dell’orientamento interpretativo che si è sviluppato – a partire dalla sentenza n. 18287 del 2018 – relativamente al diverso articolo 5 della legge sul divorzio, incidere sull’articolo 9 della medesima legge, tanto da stravolgerne la portata e i presupposti applicativi e finendo per creare una regola iuris diversa da quella voluta dal legislatore.
Cassazione civile sentenza n. 1119 del 20.1.2020