Il PM può non autorizzare l’accordo di cessazione degli effetti civili dell’unione matrimoniale tra due coniugi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, rilevando che l’affidamento della loro figlia in via esclusiva alla madre era contrario all’interesse stesso della minore «non essendo state indicate le ragioni di potenziale pregiudizio poste a fondamento di una scelta pacificamente contraria ai principi consolidati in ordine all’affidamento dei minori ispirati alla bigenitorialità».
Avanti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 6 l. 161/2014, i genitori hanno aderito al suggerimento del P.M., prevedendo per la minore un affido condiviso con prevalenza e residenza anagrafica presso la madre e confermando le frequentazioni con il padre e l’onere di quest’ultimo alla contribuzione al mantenimento della figlia.
Così modificato, individua il Tribunale, che l’accordo di divorzio a seguito di negoziazione assistita risponda perfettamente agli interessi della minore.
Pertanto, ritenuto che il Presidente del Tribunale possa comunque dare l’autorizzazione negata dal P.M. (in quanto si giunge ad un accordo rispondente all’interesse della minore), o ancora, ritenuto che lo stesso Giudice, una volta fissata l’udienza e raccolta la volontà dei genitori di aderire ai rilievi effettuati dal P.M., possa procedere a tale autorizzazione senza necessariamente operare una “conversione” del rito in separazione consensuale o in divorzio congiunto ovvero in revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, è stato autorizzato l’accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di negoziazione assistita, come appunto modificato dai genitori dopo l’accordo raggiunto in udienza in relazione all’affidamento congiunto della loro figlia minore con permanenza prevalente e residenza anagrafica presso la madre.