Nel processo in materia di famiglia, l’art. 473-bis.18 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., impone alle parti un dovere di leale collaborazione e di rappresentazione veritiera e completa della propria situazione economico-patrimoniale, mediante il deposito della documentazione reddituale e fiscale aggiornata. L’omessa produzione delle dichiarazioni fiscali, specie se disposta dal giudice mediante ordine di integrazione documentale, costituisce violazione dei principi di buona fede e correttezza processuale e legittima il giudice a trarre argomenti di prova dalla condotta della parte, anche ricostruendo in via presuntiva la consistenza dei redditi non dichiarati
Trib. Bologna sentenza 17/2/2026
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di divorzio promosso da un coniuge dinanzi al Tribunale di Bologna, l’attore chiedeva la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie e la conferma del contributo al mantenimento dei figli nella misura già stabilita in sede di separazione.
Nel corso dell’istruttoria il giudice disponeva l’aggiornamento della documentazione reddituale delle parti; tuttavia il ricorrente non produceva la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024. Tale omissione impediva la verifica dell’effettiva consistenza dei redditi percepiti nell’ultimo anno.
Il Tribunale ha ritenuto che la mancata produzione della dichiarazione fiscale, nonostante l’ordine giudiziale, integri violazione del dovere di leale collaborazione e dell’obbligo di trasparenza patrimoniale imposto alle parti nei procedimenti familiari. Conseguentemente, il giudice ha tratto argomenti di prova dalla condotta processuale del ricorrente, ritenendo plausibile che la dichiarazione omessa attestasse redditi non inferiori a quelli degli anni precedenti e ricostruendo quindi il reddito annuale in via presuntiva sulla base delle dichiarazioni degli anni precedenti.
Alla luce della comparazione delle condizioni economiche delle parti e del contributo della moglie alla vita familiare – che aveva sacrificato la propria attività lavorativa per occuparsi dei figli e della casa – il Tribunale ha confermato il contributo al mantenimento dei figli e riconosciuto alla convenuta un assegno divorzile di € 400 mensili.
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