Massima
Nei procedimenti relativi all’affidamento e alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, le registrazioni audio effettuate clandestinamente e prodotte in giudizio, specie quando coinvolgono il minore o risultano finalizzate a documentare conversazioni private tra familiari, possono essere dichiarate inutilizzabili o comunque prive di rilevanza probatoria qualora realizzate in violazione della riservatezza o in modo strumentale al conflitto genitoriale. In tali ipotesi il giudice deve fondare le proprie determinazioni esclusivamente su elementi probatori acquisiti legittimamente e su valutazioni complessive dell’interesse del minore, evitando che comportamenti intrusivi o manipolativi dei genitori incidano sulla decisione in materia di affidamento.
Cass. civile ord. 4980 del 5/3/2026
Sintesi della vicenda
Nel corso di un procedimento relativo all’affidamento del figlio minore, uno dei genitori aveva prodotto in giudizio alcune registrazioni audio effettuate senza il consenso dell’altro genitore e contenenti conversazioni familiari, in parte coinvolgenti anche il minore. Tali registrazioni erano state presentate con l’intento di dimostrare l’inadeguatezza genitoriale della controparte e di ottenere una diversa regolamentazione dell’affidamento.
Il giudice ha tuttavia ritenuto che le registrazioni, realizzate clandestinamente e inserite in un contesto di forte conflittualità tra i genitori, non potessero assumere valore decisivo ai fini della valutazione dell’idoneità genitoriale. È stato evidenziato che l’uso di tali strumenti può costituire espressione di un atteggiamento manipolativo e conflittuale incompatibile con l’interesse del minore, soprattutto quando il bambino viene coinvolto, direttamente o indirettamente, nella raccolta delle prove.
Di conseguenza il tribunale ha considerato tali registrazioni inutilizzabili o comunque irrilevanti ai fini della decisione, fondando la valutazione sull’insieme degli elementi istruttori legittimamente acquisiti (relazioni dei servizi sociali, condotte genitoriali complessive, capacità di cooperazione tra i genitori) e adottando i provvedimenti sull’affidamento secondo il criterio prioritario del superiore interesse del minore.
fonte: www.cassazione.net
