Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Giudice riconosce l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, se detto provvedimento non si limita ad una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi, bensì si fonda su una pluralità di fattori quali l’assegnazione della casa familiare (ed il conseguente esonero di spesa per la locazione e per la gestione della casa), la capacità della medesima di svolgere attività lavorativa quale fisioterapista, la lunga durata del -matrimonio, la contribuzione della ricorrente al successo professionale del marito ed alla formazione del cospicuo patrimonio immobiliare, l’agiato tenore di vita vissuto dalla famiglia nel suo complesso durante la convivenza matrimoniale e la posizione economica e professionale del marito.
Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 29 settembre 2021, n. 26389.
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