la formazione di una famiglia di fatto è scelta libera e consapevole, compresa l’assunzione del rischio di recidere il rapporto tra i coniugi divorziati escludendo ogni residua solidarietà post matrimoniale. Cessa quindi in modo definitivo l’assegno divorzile per l’ex coniuge, senza possibilità di reviviscenza.
L’esonero dall’obbligo di versare l’assegno è automatico, senza che occorra provare un miglioramento delle condizioni economiche che derivi dalla nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario.
Cass. ord. n.5974 del 28.2.2019
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.