Beneficio fiscale prima casa non si perde se il trasferimento è fatto nell’ambito della separazione

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In tema di imposta di registro, l’agevolazione prima casa non viene persa nell’ipotesi in cui – in caso di separazione – l’immobile, acquistato in costanza di matrimonio, venga trasferito prima della decorrenza di cinque anni dal rogito e senza aver acquistato un nuovo bene nell’anno, purché l’alienazione costituisca adempimento di un obbligo previsto nell’accordo di separazione consensuale omologato.

in base all’articolo 19 della legge 74/1987 – il contribuente che si separa, trasferendo la nuda proprietà dell’immobile in cui conserva il diritto di abitazione, non decade dai benefici prima casa se aliena il bene prima dei cinque anni dall’acquisto, senza acquistare altro immobile entro un anno, a patto che nell’accordo di separazione sia stato assunto tale obbligo di alienazione.

 sentenza 115/1/18 Ctp di Ravenna(presidente Gilotta, relatore Riverso)

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