La Corte di Cassazione sez. I Civile, con la sentenza n. 8100/2015 dichiara inammissibile il ricorso dei nonni contro il provvedimento della Corte d’Appello che respingeva il reclamo proposto contro un decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva revocato un precedente suo provvedimento con il quale era stato disposto un graduale riavvicinamento dei nonni al nipote, sul presupposto che quest’ultimo aveva espresso un chiaro rifiuto al ripristino dei rapporti con gli ascendenti in quanto non voleva esporsi ad una situazione di conflitto viste le ostilità esistenti tra i suoi genitori ed i nonni.
Secondo i nonni, la tutela del diritto di frequentazione tra nonni e nipoti trova fondamento nell’articolo 29 della Costituzione ed riconosciuto anche dalla giurisprudenza.
La Cassazione tuttavia chiarisce che i precedenti giurisprudenziali in materia hanno più volte precisato che l’articolo 1 della L. 54/200 , modificando l’art. 155 c.c. nel senso di prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, non attribuisce un autonomo diritto di visita. Si tratta piuttosto di un ulteriore elemento di indagine utile al Giudice per decidere quale provvedimento adottare in tema di affidamento. Il Giudice infatti non può prescindere dall’interesse prevalente del minore e deve evitare che questi si trovi coinvolto nel conflitto famigliare, poiché ciò, ingenerando nel minore uno stato ansiogeno, recherebbe pregiudizio alla sua crescita serena e equilibrata.
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