Un comportamento meramente omissivo del creditore non può di per sé integrare gli estremi della rinuncia tacita, ben potendo esso costituire semplice tolleranza del creditore, dovuta alle più varie e insindacabili ragioni, o anche solo costituire mera disattenzione.
La rinuncia della moglie a far valere per anni il diritto all’assegno di mantenimento non implica rinuncia tacita al diritto, che, salvo il decorso dell’ordinaria prescrizione quinquennale, può quindi essere azionato in qualsiasi momento.
Trib. Modena Sentenza n. 234 del 16.02.2021
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.