L’amministrazione di sostegno è l’istituto di elezione per la tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell’attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione o in ogni altra ipotesi in cui si pone un’analoga esigenza, potrebbe farsi luogo alla misura più radicale della interdizione.
Tribunale Aosta, Sent., 3 febbraio 2021
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