respinta la domanda di un padre nei confronti dei figli per revocare una donazione in denaro effettuata ad esito di accordi raggiunti in sede di separazione; in particolare il genitore sosteneva la nullità della donazione perché non era stata fatta con atto pubblico. Il tribunale, nel respingere la domanda, ha ritenuto che il trasferimento di strumenti finanziari per spirito di liberalità da un conto di deposito titoli ad un altro configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, e, quindi, soggiace al requisito dell’atto pubblico; tuttavia nel caso trattato dal tribunale non è stata provata la sussistenza dell’animus donandi né con riguardo ai trasferimenti di titoli, né tanto meno con riferimento ai bonifici effettuati. Doveva essere oggetto di rigorosa prova da parte dell’attore la circostanza che i trasferimenti di titoli e bonifici fossero stati caratterizzati dallo spirito di liberalità, anche alla luce del fatto che tali esborsi potevano facilmente essere interpretati come adempimenti di obbligazioni naturali ex articolo 2034 o di obbligazioni di mantenimento della famiglia.
Trib. Verona sentenza 17 maggio 2021, n. 1092
da www.osservatoriofamiglia.it