In caso di sottrazione di un minore che venga trasferito in uno Stato terzo la competenza del giudice investito di un’azione per responsabilità genitoriale non può essere stabilita sulla base dell’art. 10 del regolamento Bruxelles II bis (Reg. CE n. 2201/2003). Il principio è stato a f f e r m a t o nella sentenza nella causa C-603/20 PPU SS / MCP del 24 marzo 2021 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha precisato che, nel caso in cui si accerti che il minore abbia la propria residenza abituale in uno Stato terzo, la competenza giurisdizionale dovrà essere determinata in base alle convenzioni internazionali applicabili o, in mancanza di esse, conformemente all’art. 14 del regolamento Bruxelles II bis.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea causa C-603/20 PPU SS / MCP del 24 marzo 2021