No modifica della sentenza di divorzio per fatti scoperti dopo ma esistenti prima

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La sentenza di divorzio passata in giudicato “rebus sic stantibus” non può essere messa in discussione quanto ai rapporti economici tra gli ex coniugi (come anche in merito all’affidamento dei figli) sulla base di fatti anteriori a tale sentenza ancorché ignorati da una parte.

Cassazione civile, sez. VI – 1, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18528

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