No Amministratore di sostegno per il prodigo… decisione discutibile

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Il giudice tutelare del Tribunale di Modena (decreto 3 novembre 2017) rigetta la richiesta di un  amministratore di sostegno (Ads), avanzata dai figli, per una persona che, a causa di una vita di eccessi, aveva dissipato il proprio patrimonio in «viaggi, serate, donne».

Secondo il Giudice la nomina dell’Ads presuppone che, nel caso del prodigo, deve esserci un’alterazione delle facoltà psichiche. L’equazione è «prodigalità = alterazione mentale». Va valorizzato al massimo il principio del rispetto della dignità e della libertà della persona. Il comportamento di chi sperpera il proprio patrimonio, per quanto eticamente riprovevole, rientra nella libertà dell’uomo e, come tale, non può essere giuridicamente compresso.

La decisione è discutibile perchè l’Ads, a differenza dell’inabilitazione (istituto oramai scomparso nella pratica e che si applicava proprio ai casi di prodigalità), non comporta tagli drastici della capacità d’agire, ma è un vestito su misura, come si suole definire. Sarebbe quindi stato possibile nominare un Ads attribuendoli specifici poteri di gestione del patrimonio che contemperassero anche la libertà del singolo.

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