Il Tribunale di Roma (sentenza 2.10.2017) ha riconosciuto l’assegno di divorzio all’ex moglie, a fronte di un rilevantissimo divario economico e patrimoniale rispetto al marito, tale da non consentirle di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Secondo il Tribunale romano, tale disparità giustifica la sussistenza del diritto dell’ex moglie a percepire un assegno divorzile, non essendo altrimenti in grado di provvedere al proprio mantenimento. Alla medesima conclusione si può giungere anche applicando i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza 11504/2017 che ha statuito il principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, considerato che la resistente, cinquantenne, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio (se non saltuariamente), essendosi dedicata, nell’ambito di un progetto di vita condiviso dagli allora coniugi, al sostegno della carriera professionale del marito e alla cura della famiglia e della casa. L’assegno è stato quindi quantificato considerando non solo la predetta comparazione economica ma anche valutando l’apporto di ciascuna delle parti alla costituzione del patrimonio familiare. Se è vero, infatti, che il nucleo familiare è stato sostenuto economicamente dal ricorrente in misura largamente prevalente non è comunque contestabile che la resistente, casalinga, abbia provveduto a coordinare la gestione della casa e ad occuparsi della crescita dei figli oltre ad avere curato le relazioni sociali del marito, necessarie per lo svolgimento della sua professione ad «elevatissimi livelli». E’ stata quindi considerata congrua la determinazione dell’assegno divorzile in 6500 euro mensili.
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