Assegno di divorzio: la Cassazione conferma la nuova linea

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Mentre la questione sull’assegno divorzile è stata rimessa alle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione continua ad adeguarsi al principio sancito con la sentenza numero 11504/2017, e con l’ordinanza numero 28326/2017 del 28 novembre accoglie il ricorso dell’ex marito contro la decisione della Corte d’appello che aveva confermato l’assegno  a favore della ex moglie, rinviando al Tribunale per la verifica del  possesso di mezzi di sostentamento adeguati da parte della donna e della sua effettiva impossibilità di lavorare.

In sintesi, oggi il Giudice decide sulla sussistenza del diritto all’assegno di divorzio valutando se il richiedente può considerarsi autosufficiente o meno. In caso di impugnazione della decisone o richiesta di revisione,  si dovrà tornare ad analizzare  il diritto all’assegno verificando se il beneficiario soddisfa effettivamente i requisiti  con esclusivo riferimento alla sua indipendenza o autosufficienza economica, che va desunta, principalmente:

  • dal possesso di redditi di qualsiasi specie,
  • dal possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto degli oneri e del costo della vita),
  • dalla capacità e dalle effettive possibilità di lavoro personale,
  • dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione.

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