L’assegno sociale è prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, non può riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili, tra cui l’assegno di mantenimento, che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno. La scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all’assegno di mantenimento nonostante l’altro coniuge abbia dei redditi, così optando per la separazione consensuale, evidenzia l’intento elusivo dei principi a sostegno dell’assegno sociale nonché una presunzione di possesso di altri redditi, ostativi all’accesso alla prestazione sociale.
Tribunale Crotone, sentenza 28 settembre 2021