Perde il diritto al mantenimento la figlia ultratrentenne universitaria dotata di patrimonio personale.
Inoltre, il trasferimento per ragioni di studio in una città diversa fa venir meno il diritto della moglie (presso cui la figlia viveva) all’assegnazione della casa coniugale.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 27377 del 6 dicembre 2013, respingendo il ricorso di una ex moglie contro la decisione che aveva rigettato la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne.
Nel caso di specie, l’ex traeva reddito dal proprio patrimonio immobiliare e fondiario, mentre il marito aveva una officina d’elettrauto.
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