In tema di assegno divorzile, l’art. 5 l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 74/1987, prevede che possa essere riconosciuto il diritto all’assegno solo quando il coniuge divorziato non ha mezzi adeguati o, comunque, non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive; nel caso di specie, deve essere rigettata la richiesta di assegno avanzata dalla ricorrente, la cui condizione di inoccupazione appare ingiustificata in quanto la stessa, considerata la sua giovane età, l’insussistenza di fattori che ne limitano la capacità lavorativa e la raggiunta maturità dei figli, ormai adolescenti, ben potrebbe conciliare i propri impegni con la realizzazione professionale a tempo pieno.
Tribunale di Roma 30 agosto 2017 n. 16448
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