Il comportamento di un genitore il quale pretende che la comunicazione con l’altro genitore avvenga solo tramite i rispettivi legali può essere gravemente pregiudizievole per il corretto esercizio dell’affidamento condiviso e può comportare una sanzione ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.. Può essere sanzionato ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., inoltre, il genitore che rende partecipe il figlio dei propri contrasti con l’altro genitore, facendogli addirittura leggere le comunicazioni scambiate tra i legali e criticando aspramente l’altro genitore in sua presenza, trattandosi di comportamenti gravemente lesivi della serenità del figlio stesso e del corretto esercizio dell’affido condiviso. I predetti comportamenti possono comportare il risarcimento danni a favore del figlio.
Tribunale di Pavia 19 dicembre 2017
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