Il pagamento di un debito del defunto, da parte dell’erede che utilizzi denaro dell’eredità, configura accettazione tacita dell’eredità stessa.
Tuttavia chiunque può accollarsi un debito altrui ed estinguerlo con denaro proprio. In tal caso, il pagamento del debito del defunto che l’erede fa con denaro proprio non comporta l’accettazione tacita in quanto consiste nell’adempimento di un debito altrui.
Se il conto corrente è cointestato tra defunto ed erede, utilizzare la giacenza del conto cointestato per pagare un debito lasciato dal defunto non configura una accettazione tacita dell’eredità.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4320/2018