La mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell’ex moglie e l’assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l’applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l’inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente.
Ciò in applicazione del principio per cui la determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo.
Cass. Civ. sez. I, 28 marzo 2023, n. 8747
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