L’istanza di mutamento del cognome della persona minore d’età deve essere di regola presentata congiuntamente dai genitori, la concorde volontà degli stessi non limita in alcun modo il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione di detta istanza.
Il mutamento di cognome potrebbe non essere disposto se incide “contemporaneamente su un diritto fondamentale e sull’interesse primario all’identità personale della stessa minore, nonché sull’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del cognome della persona umana”.
Tar Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sentenza, 25 agosto 2022, n. 245
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