La mancata previsione della possibilità per la madre di attribuire al figlio anche il proprio cognome, nonché per il figlio di essere identificato anche con il cognome della madre, pregiudica il diritto all’identità personale e, nel contempo, dà luogo ad un’irragionevole disparità di trattamento tra i genitori, che si pone in insanabile contrasto con i corollari desumibili dall’art. 2 Cost. oltre che dall’art. 8 della Convenzione EDU.
Non può essere riconosciuto al dissenso manifestato dal padre alcun automatico effetto impeditivo dell’esame dell’istanza della madre, sussistendo piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica tra entrambi i genitori e ben potendo i rispettivi cognomicoesistere – e ciò anche a prescindere dal riparto nel concreto della responsabilità genitoriale, nel caso di specie attribuita alla sola madre affidataria – in quanto funzionali alla definizione dell’identità del figlio
TAR Veneto sentenza 21 febbraio 2024
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