Le liti tra genitori separati su piccole questioni (es., orari di visita, il mancato rispetto dei turni nei giorni di festa, ecc.) vanno risolte davanti ai servizi sociali, e non in Tribunale con il procedimento ex art. 709 ter c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 23.3.2016, ritiene infatti che il rimedio costituito dal 709 ter c.p.c. serve a risolvere solo questioni essenziali relative al minore, come quelle relative all’istruzione, l’educazione, la salute, la residenza abituale, ecc. e non anche per la cd. Microconflittualità.
Per tutti questi tipi di contrasti i genitori devono rivolgersi solo ai servizi sociali, altrimenti si finirebbe con lo scaricare sul Giudice l’esercizio corretto della responsabilità genitoriale-
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