L’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio è divenuto economicamente indipendente, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia). Quest’ultima ipotesi non viene ravvisata nella condotta del figlio maggiorenne che, inserito, ancora studente, nell’azienda del padre con cui ha un rapporto conflittuale, abbia deciso di non proseguire. Tale esperienza, infatti, non deve essere considerata un’occasione di inserimento stabile nel mondo del lavoro ma più propriamente una fase del rapporto dialettico genitore-figlio
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30540/2017