L’obbligazione degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 316-bis c.c., ha natura sussidiaria rispetto all’obbligo primario gravante sui genitori e sorge soltanto quando questi ultimi siano privi di mezzi sufficienti o si trovino nell’oggettiva impossibilità di provvedervi. Tuttavia, una volta accertati tali presupposti, l’obbligazione investe tutti gli ascendenti di pari grado, tanto materni quanto paterni, ed assume carattere solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c. Ne consegue che l’ascendente che abbia sostenuto integralmente le spese necessarie al mantenimento del minore è legittimato ad esercitare l’azione di regresso pro quota nei confronti degli altri ascendenti coobbligati, senza che la natura sussidiaria dell’obbligazione possa escluderne la solidarietà nei rapporti interni.
La controversia trae origine dall’azione promossa da una nonna materna, affidataria della nipote minorenne in forza di un provvedimento del Tribunale per i minorenni del 2019, nei confronti del padre della bambina e dei nonni paterni.
La ricorrente chiedeva la condanna solidale dei convenuti al rimborso di 54.000 euro, corrispondenti alle spese sostenute esclusivamente per il mantenimento della nipote dalla nascita, avvenuta nel 2010, fino al novembre 2019.
Il Tribunale di Pescara accoglieva integralmente la domanda, riconoscendo il diritto della nonna materna di recuperare le somme anticipate sia dal padre inadempiente sia dagli ascendenti paterni.
La Corte d’Appello dell’Aquila riformava parzialmente la decisione, escludendo la responsabilità dei nonni paterni sul presupposto che l’obbligazione degli ascendenti avesse carattere esclusivamente sussidiario e non solidale. Confermava, invece, la condanna del padre, quale obbligato principale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha chiarito che sussidiarietà e solidarietà operano su piani differenti e sono pienamente compatibili.
La prima riguarda il rapporto tra l’obbligazione primaria dei genitori e quella degli ascendenti, che interviene soltanto in presenza dell’incapienza o dell’oggettiva impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli. La seconda disciplina, invece, i rapporti tra gli ascendenti, i quali, una volta sorto l’obbligo sussidiario, sono solidalmente obbligati.
Nel caso concreto, risultava accertata l’incapienza di entrambi i genitori, circostanza che rendeva operante l’obbligazione degli ascendenti e legittimava la nonna materna, che aveva sostenuto le spese, ad agire in regresso nei confronti dei nonni paterni.
La Suprema Corte ha pertanto accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce che l’ascendente che abbia provveduto al mantenimento del nipote non è necessariamente tenuto a sopportarne definitivamente l’intero costo, potendo ottenere dagli altri ascendenti coobbligati il rimborso delle rispettive quote.
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