Per quantificare l’assegno di mantenimento da corrispondere per i figli, il giudice deve valutare sia le esigenze e il tenore di vita goduto dal figlio sia la situazione reddituale di entrambi i genitori; in quest’ultimo caso, laddove necessario, anche attraverso indagini tributarie.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 4811/2018.
La Cassazione accoglie il ricorso del padre condannato a pagare 400 euro al mese per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e ricorda che i genitori sono obbligati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche (art. 30 Cost.). Il giudice, al fine di realizzare tale principio, nella determinazione dell’assegno per il minore dovrà tenere conto non solo tenere delle attuali esigenze del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, ma anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, effettuando un equo bilanciamento.
Durante la separazione continua ad applicarsi l’articolo 147 c.c., che ora rimanda all’articolo 315-bis c.c., il qualeimpone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte a una molteplicità di esigenze.
Poiché lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell’intero nucleo familiare, il parametro di riferimento per quantificare il concorso nei predetti oneri sarà costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge.
Dunque, il tenore di vita del figlio non risulterà il parametro esclusivo da considerare, dovendosi valutare in concreto anche le rispettive condizioni economiche dei genitori.
Nel caso in esame, non era stata fatta idonea indagine sulle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi e la loro capacità di lavoro e il provvedimento impugnato aveva addirittura trascurato la maggior capacità economica dell’altro genitore.