Iscrizione ad albo professionale non è prova dell’indipendenza economica del figlio

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I genitori devono mantenere i figli fino a quando questi non siano in grado di farlo da soli. Non basta quindi un lavoro precario (come un contratto a tempo determinato) o l’acquisizione di un titolo, una borsa di studio o un contributo per un’attività occasionale.

Anche l’iscrizione all’albo professionale non dimostra la titolarità di un reddito tale da garantire l’autosufficienza economica, né ciò può essere dedotto dal fatto che lavori presso uno studio professionale.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord. n. 5088/18 del 5.03.2018) sottolineando che il genitore che intende cessare il mantenimento deve dimostrare anche per via presuntiva la raggiunta indipendenza economica del figlio oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del figlio.

L’avanzare dell’età è un elemento importante, giacché con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi si è concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica, in mancanza di ragioni individuali specifiche, “costituisce un indicatore forte di inerzia”.

 

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