I dati incorporati nelle immagini prodotte al fine di esercitare il diritto istruttorio ad offrir prova delle circostanze di fatto allegate a sostegno della domanda di addebito della separazione sono dati che esprimono la vita sessuale della parte; in quanto tali sono attratti nella disciplina dettata dall’art. 26 Codice della privacy, con la conseguente inutilizzabilità dei medesimi in difetto della prescritta autorizzazione del garante. A nulla vale obiettare che si tratta di dati incorporati in computer di uso comune ai coniugi, perché ciò non equivale a dire che quei dati fossero stati messi coscientemente e consapevolmente e volontariamente a disposizione della moglie
Lo afferma il Tribunale di Larino con la sentenza del 9 agosto 2017
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