Cosa succede se, nella locazione di un appartamento ammobiliato, si rompe qualcosa?
Chi deve riparare cosa?
Dipende dalla natura della riparazione da effettuare.
La regola generale è dettata dall’art. 1576 c.c. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo): Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore . Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
In generale spetta quindi al proprietario garantire la funzionalità dell’appartamento e di tutto quanto ad esso correlato.
Un’eccezione riguarda la piccola manutenzione (art. 1609 c.c.): sono a carico dell’inquilino le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Quindi: se si rompe la fune di una tapparella, la riparazione spetta al conduttore (salvo il caso in cui la rottura avviene dopo qualche giorno dall’inizio del contratto, perchè non si può sostenere che si tratta di logorio dovuto all’uso).
Se, invece, si rompe l’impianto di riscaldamento o quello idrico, tendenzialmente la spesa sarà a carico del proprietario
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