L’obbligo di mantenere i figli grava sui genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti (cioè i nonni o in caso di loro incapacità i bisnonni sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. La regola vale anche quando interviene la cessazione di una famiglia di fatto, la separazione o il divorzio.
I presupposti che devono sussistere affinchè sorga in capo ai nonni l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti sono:
- che il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento non possa o non voglia adempiere;
- che l’altro genitore, convivente con i bambini non abbia i mezzi per provvedere da sè al mantenimento della prole;
- che i nonni abbiano la possibilità economica di provvedere al mantenimento dei nipoti, oltre alle proprie necessità. In ogni caso la somma da versare sarà proporzionata al reddito.
Se i nonni non adempiono spontaneamente ci si può rivolgere al Presidente del Tribunale, che emetterà un decreto con cui ordina che una quota dei redditi del nonno, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Se i non non pagano, si potrà fare loro il pignoramento del quinto della pensione, detratto il minimo vitale (pari a 672,10 euro)
L’obbligo di versare una somma di denaro per provvedere al mantenimento dei nipoti non può essere sostituito con l’elargizioni di regali.