Non spetta l’assegno di divorzio alla ex moglie che si rifiuta di cercare un lavoro. Il fatto di essere disoccupata e in precarie condizioni economiche non giustifica se le condizioni fisiche, mentali e la formazione della donna le consentono di cercare occupazioni.
Sull’onere della prova: è l’ex moglie, che chiede l’assegno di divorzio, a dover dimostrare il mancato reperimento di un’entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa. Occorre fornire la prova di una «disoccupazione incolpevole». Ed è incolpevole tutto ciò che non dipende dalla volontà del coniuge quando questi si è preoccupato di cercare un lavoro ma senza esito positivo. Il giudice deve comunque tenere conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale che ha contribuito a rendere impossibile un’assunzione, come ad esempio la difficile situazione del mercato del lavoro nell’ambito delle conoscenze maturate dal lavoratore.
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