L’accordo di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall’altro genitore, subordinatamente all’esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse,
nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l’accordo con l’altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria.
Cass. civile sentenza 22522 del 4/8/2025