Le spese sostenute da ciascuno durante il matrimonio non sono ripetibili

Paga l’affitto il coniuge che occupa l’immobile in comproprietà contro il volere dell’altro
13 maggio 2023
Affidamento esclusivo alla madre considerato il procedimento per maltrattamenti a carico del padre
13 maggio 2023

I coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione i costi da ciascuno sostenuti nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c..
Quello che un coniuge spende per i bisogni della famiglia e dei figli è un’obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l’intento della reciproca assistenza.

Tribunale Roma sentenza 23 dicembre 2022 n. 18946

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